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S T A T U T O Articolo 1 E’ costituita l’associazione
denominata "AMICI DELLA MONTAGNA", con sede in Cerisano (CS), alla
Via Vaccaro, presso l’ "Oasi S.Antonio". La durata dell’associazione è a
tempo indeterminato. L’associazione potrà istituire
delegazioni nell’ambito del territorio nazionale ed estero. Articolo 2 L’associazione non ha scopi di
lucro. Le finalità dell’associazione sono: a) sviluppare, in una significativa
esperienza di vita associativa, la reciproca conoscenza, amicizia e
solidarietà tra tutti gli aderenti; b) promuovere, con particolare riferimento
ai ragazzi e ai giovani nonché alla famiglia in quanto tale,
l’educazione al rispetto e all’amore per la natura; c) promuovere un’attenta opera di
studio, informazione e sensibilizzazione sulla problematica ecologica; d) incentivare particolarmente la
conoscenza delle montagne calabresi con la loro ricchezza paesaggistica e
floro-faunistica; e) promuovere giornate ecologiche,
escursioni, passeggiate, campeggi ed iniziative similari; f) promuovere, realizzare e/o gestire
strutture culturali, ricreative, sportive, recettive e di informazione
finalizzate al conseguimento degli scopi sociali; g) offrire occasioni, ricercare e
promuovere strumenti e modalità di qualificazione, aggiornamento e formazione
permanente dei soci; h) promuovere scambi socioculturali ed
attivare collaborazioni tra associazioni ed altre realtà, private e
pubbliche, che perseguono le stesse finalità, sia in ambito nazionale che
internazionale; i) attivare rapporti di collaborazione,
anche attraverso convenzioni, con gli Enti Locali e tutte le istituzioni
operanti nel territorio. L’associazione può inoltre svolgere
qualunque altra attività comunque finalizzata al perseguimento degli scopi
sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni
contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od
utili alla realizzazione delle sue finalità. Articolo 3 I Soci si distinguono in fondatori ed
ordinari. I Soci che intervengono all’atto
costitutivo e coloro che sono ammessi dal Consiglio Direttivo nella sua prima
seduta sono Soci fondatori. Sono Soci ordinari tutti gli altri. Possono far parte dell’associazione
tutte le persone che ne condividono ed intendono perseguirne gli scopi. La
qualità di Socio è personale e non trasferibile né per atto tra vivi, né per
successione. Sull’ammissione a Socio delibera a
maggioranza il Consiglio Direttivo, dietro presentazione per iscritto di
almeno due Soci. I Soci sono tenuti al pagamento di una
quota annua il cui importo è fissato annualmente dall’assemblea. Detta
quota è dovuta per intero qualsiasi sia il periodo di ammissione e di
rinnovo. I Soci sono tenuti ad osservare lo
statuto, i regolamenti e tutte le deliberazioni prese
dall’associazione. La condotta immorale del socio o il suo
comportamento contrastante con lo spirito e le finalità
dell’associazione, nonché la morosità nel versamento della quota
associativa o l’evidente disinteresse alla vita
dell’associazione, sono motivo di esclusione del socio stesso.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione
motivata adottata a maggioranza. Il socio che intende recedere
dall’associazione deve darne comunicazione per lettera raccomandata
inviata al Consiglio Direttivo, che ne prende atto nella prima seduta
ordinaria. Ogni socio, in regola con il pagamento
della quota sociale, ha diritto di voto in assemblea e può farsi
rappresentare per delega scritta da altro socio. Ogni socio può farsi carico
di non più di una delega per seduta. Articolo 4 Gli organi dell’associazione sono: - l’Assemblea dei Soci - il Consiglio Direttivo - il Presidente - il Collegio Sindacale Articolo 5 L’Assemblea dei Soci è costituita da
tutti i Soci e può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria è convocata
dal Presidente, o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano del
Consiglio Direttivo, mediante invito a ciascun Socio da spedirsi almeno
quindici giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione
deve contenere l’ordine del giorno e le indicazioni del luogo e della
data dell’assemblea. L’Assemblea ordinaria è presieduta
dal Presidente dell’associazione, o da un membro del Consiglio
Direttivo espressamente delegato; si riunisce almeno una volta all’anno
e deve aver luogo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio fissata
al 31 Dicembre di ogni anno. L’Assemblea ordinaria esamina
l’attività del Consiglio Direttivo e approva il rendiconto annuale
consuntivo e la destinazione degli eventuali utili derivanti da attività
commerciali e produttive marginali; determina l’indirizzo generale
dell’attività dell’associazione e procede ogni tre anni
all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio
Sindacale; delibera su quanto ad essa viene demandato. Per la validità delle assemblee in prima
convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà
più uno dei Soci; in seconda convocazione l’assemblea è valida
qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati; le deliberazioni
sono sempre prese a maggioranza semplice dei presenti. L’Assemblea straordinaria può essere
convocata con delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un
quarto dei Soci. Spetta all’Assemblea straordinaria
deliberare su proposta di modifica dello statuto per cui è richiesta la
maggioranza dei due terzi dei Soci presenti o rappresentati. Articolo 6 Il Consiglio Direttivo è nominato
dall’Assemblea ordinaria ed è composto di cinque membri; per la prima
volta la nomina dei membri viene effettuata nell’atto costitutivo
dell’associazione; dura in carica tre anni ed i suoi membri possono
essere rieletti. Qualora venissero a mancare uno o due membri, gli altri
integreranno il Consiglio per cooptazione e i membri cooptati durano in
carica fino alla scadenza del Consiglio stesso; non possono essere cooptati
più di due membri; in caso contrario l’Assemblea deve provvedere alla
nuova elezione dell’intero Consiglio. Il Consiglio Direttivo è l’organo di
governo che decide e attua le politiche dell’associazione. Esso è
investito dei più ampi poteri per decidere le iniziative da assumere ed i
criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi
dell’associazione e per la sua amministrazione ordinaria e
straordinaria. Il Consiglio nomina al suo interno, ogni
anno, un Segretario che collabora direttamente con il Presidente per tutto
quanto concerne gli adempimenti di segreteria e quanto altro a lui
espressamente demandato dal Presidente. Il Consiglio può stabilire la costituzione
di comitati tecnici e di commissioni per lo studio dei vari problemi
attinenti gli scopi dell’associazione e può altresì distribuire
incarichi di responsabilità per la gestione ordinaria di settori di attività
o iniziative fra i propri componenti e fra i Soci. Il Consiglio potrà emanare un regolamento
per le attività dell’associazione e regolamenti specifici per singoli
settori. Il Consiglio si riunisce tutte le volte
che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da
almeno due consiglieri e, comunque, almeno quattro volte all’anno. Le
deliberazioni sono fatte a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In
caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono valide
se alla riunione prendono parte almeno due consiglieri e il Presidente. Articolo 7 Il Consiglio Direttivo nomina al suo
interno un Presidente, che dura in carica l’intera vita del Consiglio
stesso. Il Presidente svolge le seguenti funzioni: a) rappresenta, nei rapporti con i terzi,
l’associazione e ne ha la legale rappresentanza; b) attua quanto dispone in materia
amministrativa il Consiglio Direttivo; c) è autorizzato a riscuotere da pubbliche
amministrazioni e da privati pagamenti d’ogni natura ed a qualsiasi
titolo, rilasciando quietanza liberatoria; effettua i pagamenti; d) cura i rapporti con gli Enti Locali,
con i privati e con tutti gli Enti pubblici e privati in genere; e) il Presidente può delegare parte delle
sue funzioni a un membro del Consiglio Direttivo, previo il consenso del
Consiglio stesso. In caso di impedimento continuato del
Presidente le sue funzioni sono ricoperte dal membro più anziano del
Consiglio Direttivo. Articolo 8 Il Collegio Sindacale si compone di tre
membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea, anche fra
non Soci, e dura in carica tre anni; l’Assemblea elegge il Presidente.
Controlla l’amministrazione dell’associazione e vigila
sull’osservanza dello statuto. In presenza di gravi irregolarità
gestionali ne informa immediatamente l’Assemblea dei Soci, convocandola
direttamente. In caso di controversie che dovessero
insorgere tra i singoli Soci e l’associazione ovvero tra i Soci stessi,
il Collegio Sindacale funge anche da Collegio Arbitrale che deciderà secondo
equità, senza formalità di procedura. Articolo 9 Il patrimonio sociale è formato a) dalle quote sociali ed eventuali
contributi volontari dei Soci; b) dai contributi di Enti pubblici ed
altre persone fisiche e giuridiche; c) da beni mobili ed immobili che
diverranno proprietà dell’associazione; d) da eventuali donazioni, erogazioni,
lasciti; e) da entrate per servizi prestati
dall’associazione; f) da entrate derivanti da attività
commerciali e produttive marginali i cui eventuali proventi vengono destinati
ai fini istituzionali dell’associazione ; g) da ogni altra entrata o conferimento. Articolo 10 Lo scioglimento dell’associazione è
deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci, con voto favorevole
di almeno due terzi degli aventi diritto; la stessa Assemblea delibererà in
ordine alla nomina di uno o più liquidatori ed in ordine alla devoluzione del
patrimonio sociale ad Enti o altre organizzazioni non aventi scopo di lucro e
con oggetto sociale analogo o affine a quello dell’associazione, fatta
salva la restituzione, di beni messi a disposizione dell’associazione
da singoli Soci, nello stato in cui si trovano. Articolo 11 Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia. |
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ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONTAGNA
via delle Mimose n°13 – 87043 Bisignano (cs)